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Per il commercio una boccata di ossigeno

Una nuova legge per il commercio

Indice per argomento 1985-2002 del bimestrale di informazione economica "Sardegna industriale"

 

Una nuova legge per il commercio

 

Questo è il testo della legge, approvata dal Consiglio regionale il 9 maggio 2002, che prevede la concessione di agevolazioni contributive alle imprese del settore Commercio.

 Capo I - Agevolazioni per il commercio

Art. 1 - Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna contribuisce alla modernizzazione, allo sviluppo ed all’aumento dell’efficienza della rete distributiva. A tal fine la presente legge prevede specifiche agevolazioni al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) favorire la nascita e lo sviluppo armonico delle diverse tipologie distributive;

b) stimolare la ristrutturazione, l’ammodernamento, la riqualificazione e l’aggiornamento tecnologico delle strutture distributive;

c) promuovere l’introduzione e l’uso del commercio elettronico.

 CAPO II - Sostegno e riqualificazione del sistema distributivo

 Art. 2 - Agevolazioni

1. Allo scopo di sostenere e riqualificare il sistema distributivo possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento;

b) contributi in conto interessi pari ai 2/3 del tasso di riferimento vigente;

c) contributi in conto canoni di leasing.

2. Ai fini della concessione degli incentivi è autorizzata la costituzione di un fondo speciale, previa convenzione, presso un istituto di credito selezionato rnediante le procedure di gara di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. L’istruttoria delle richieste di incentivazione, disciplinata da apposita convenzione, è affidata in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

4. Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento dell’Assessorato regionale competente in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità.

5. Alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l’Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all’ammontare dell’abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge, anche in via attualizzata.

 Art. 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti all’articolo 2 i soggetti che esercitano o che intendono esercitare le seguenti attività:

a) commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante, e all’ingrosso;

b) servizi ausiliari del commercio;

c) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) commercio elettronico.

2. Possono beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge i soggetti che intendono esercitare o che esercitano le attività previste nel comma 1 e che non abbiano più di quindici dipendenti, operino in Sardegna e svolgano l’intero piano degli investimenti nel territorio sardo.

3. La categoria di cui alla lettera a) del comma 1 include le seguenti tipologie, limitatamente all’attività commerciale non contingentata:

a) farmacie;

b) tabaccai;

c) edicole;

d) distributori di carburanti.

4. Per commercio elettronico, ai fini della presente legge, si intende l’attività di commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica.

 Art. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse dai benefici la grande distribuzione e le attività di vendita al dettaglio previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rivolte non al pubblico.

 Art. 5 - Iniziative ammesse

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 2 possono essere concesse per la realizzazione dei seguenti programmi di spesa:

a) costruzione, ammodernamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, acquisizione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciali di cui all’articolo 3, incluse le opere murarie necessarie all’adattamento dei locali, nonché l’acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell’attività commerciale;

b) dotazione e rinnovo delle attrezzature fisse, mobili, strettamente inerenti all’attività commerciale svolta, degli impianti e degli arredi delle strutture commerciali;

c) investimenti specificamente finalizzati all’acquisizione della certificazione di qualità;

d) per i beneficìari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all’introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie; la concessione dei contributi dovrà essere subordinata all’effettivo esercizio dell’attività di commercio elettronico;

e) credito d’esercizio.

2. Le istanze rivolte all’ottenimento dei benefici contributivi devono essere presentate prima che inizi l’esecuzione dei progetti di investimento.

 Art. 6 - Vincoli di destinazione

1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione dichiarata. Il beneficiario di cui all’articolo 3 è tenuto a non distogliere dall’uso previsto i beni acquisiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

2. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie alle disposizioni di cui alla presente legge ed alle direttive di attuazione, devono essere rimborsati all’Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

 CAPO III - Disposizioni finali

 Art. 7 - Monitoraggio degli interventi

1. L’Assessorato regionale competente in materia di commercio effettua un costante monitoraggio finalizzato a:

a) verificare gli effetti delle provvidenze sull’apparato distributivo, specialmente in termini di numero e tipologia di nuovi esercizi commerciali realizzati, di occupazione creata e mantenuta, di variazione nelle vendite;

b) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, nelle direttive dì attuazione e nella normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Le direttive di cui all’articolo 8 devono prevedere le modalità pratiche di attuazione del monitoraggio e la documentazione da richiedere per tale finalità.

 Art. 8 - Criteri e direttive di concessione

1. Le agevolazioni previste nella presente legge devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria denominata “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione europea n. 69/2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel rispetto della disciplina sopra richiamata, è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

3. Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di commercio e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare.

4. La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l’attuazione della presente legge.

 Art. 9 - Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivantì dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 10.329.000 per l’anno 2002, in euro 4.648.000 per l’anno 2003 e in euro 3.098.000 per l’anno 2004 e per gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.036 e alla UPB S07.037 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

(omissis)