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15/11/2015 – Corte europea: forte riduzione salario equivale a licenziamento

 

La risoluzione di un contratto di lavoro per il rifiuto da parte del lavoratore di «acconsentire a una modifica unilaterale e sostanziale, a suo svantaggio, degli elementi essenziali dello stesso contratto costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi». Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea. Secondo i giudici «il fatto di considerare che la mancata accettazione da parte di un lavoratore di una riduzione salariale del 25% non rientri nella nozione di licenziamento priverebbe la direttiva della sua piena efficacia». Nella sentenza la Corte dichiara che «il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento ai sensi della direttiva europea». I giudici ricordano inoltre che «i licenziamenti si caratterizzano per la mancanza di consenso da parte del lavoratore». La sentenza è stata emanata a seguito del caso di un’impresa spagnola, la società Gestora Clubs, che ha licenziato con tempi e modalità diverse prima 10 e poi altri 27 lavoratori con una risoluzione contrattuale. Tra di loro, riferisce la Corte,  c’era una lavoratrice che ha acconsentito alla risoluzione consensuale del contratto dopo essere stata informata della modifica delle proprie condizioni di lavoro (vale a dire una riduzione della retribuzione fissa nella misura del 25% e fondata sulle medesime cause oggettive già azionate nelle altre cessazioni avvenute tra il 16 e il 26 settembre 2013). Nel ricorso veniva sostenuto che la Gestora clubs avrebbe dovuto applicare la procedura per i licenziamenti collettivi in vigore in Spagna.