SARDEGNA INDUSTRIALE n. 5-6/2011 (*)
1. RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE “NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE IN SARDEGNA”
Il disegno di legge “Norme in materia di cooperazione in Sardegna” costituisce il risultato finale di un lavoro di studio e ricerca sulla normativa regionale e nazionale, di analisi del sistema cooperativistico regionale e di elaborazione di proposte portato avanti dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dalle Organizzazioni del movimento cooperativistico operanti in Sardegna, Legacoop Sardegna, Confcooperative Sardegna, Agci Sardegna, Unci Sardegna e Unicoop Sardegna.
In particolare, a seguito del lavoro svolto, è emersa la necessità di una legge che non sostituisca ma integri e coordini la normativa regionale vigente in materia di cooperazione, affermando i principi fondamentali e stabilendo un quadro unitario e coerente di istituti e di interventi.
Il Capo I afferma i principi generali che devono orientare la Regione Sardegna al fine di garantire lo sviluppo della cooperazione e definisce le principali finalità dell’azione della Regione in materia.
Il Capo II individua i soggetti coinvolti a diverso titolo nella programmazione ed attuazione delle politiche regionali sulla cooperazione. Le relative disposizioni riguardano il riconoscimento e la promozione del ruolo delle Centrali cooperative, l’istituzione ed il funzionamento della Consulta regionale sulla Cooperazione, la istituzionalizzazione della Conferenza regionale sulla Cooperazione, da tenersi con cadenza biennale.
Il Capo III detta norme sulle politiche per lo sviluppo della cooperazione in Sardegna, definendo un complesso organico di interventi e di azioni della Regione a favore del sistema della Cooperazione (agevolazioni per l’accesso al credito, la capitalizzazione e il sostegno agli investimenti da parte delle imprese cooperative) e riconoscendo il ruolo della Formazione professionale quale strumento fondamentale per il consolidamento e la crescita del sistema stesso. Il disegno di legge specifica la copertura finanziaria per gli interventi che risultano già finanziati ai sensi della normativa vigente, e disciplina in termini generali una serie di misure a favore del settore della cooperazione la cui copertura finanziaria potrà essere determinata nei documenti di programmazione economico finanziaria della Regione.
Il Capo IV reca le disposizioni volte a riaffermare il riconoscimento della peculiare funzione della cooperazione sociale quale forma di impresa generatrice di vantaggi socialmente evidenti e misurabili, in particolare nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse generale della comunità. Nello specifico inoltre il ddl prevede una delegificazione delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, attinenti ad adempimenti di carattere amministrativo, attribuendo la competenza ad approvare le relative direttive di attuazione alla Giunta regionale.
Il Capo V prevede una disposizione che afferma il principio secondo cui la Regione esercita, nel quadro della normativa nazionale e, se necessario, in base ad apposita convenzione o delega da parte dello Stato, le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici.
Si tratta di un punto considerato qualificante nell’ottica di un intervento normativo finalizzato a evidenziare e promuovere il ruolo della cooperazione per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Infatti l’esercizio diretto di tale funzioni in capo alla Regione, con le opportune forme di delega nei confronti delle Associazioni, consente per un verso un controllo diretto e tempestivo circa il rispetto dei requisiti mutualistici da parte delle cooperative che non aderiscono ad alcuna Associazione, e per altro verso consente alla Regione un monitoraggio costante e dinamico sul mondo della cooperazione, base fondamentale per la progettazione e l’attuazione delle politiche sul settore.
Infine, il Capo VI sancisce l’abrogazione delle norme vigenti che vengono sostituite dalle nuove disposizioni, prevede una regolamentazione transitoria per la fase di passaggio dalla normativa vigente alla nuova normativa, contiene la norma recante la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge che siano suscettibili di immediata attuazione in quanto già finanziati ai sensi della normativa vigente oggetto di abrogazione, e disciplina l’entrata in vigore della legge stessa.
2. TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE “NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE IN SARDEGNA”
(approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, Antonello Liori, nella seduta del 18 gennaio 2012)
CAPO I - Principi sulla cooperazione
Art. 1 - Principi generali
1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall’art. 45 della Costituzione e dei principi riconosciuti dall’Unione Europea, pone lo sviluppo della cooperazione tra gli obiettivi prioritari da perseguire e ne assicura opportuni controlli circa il carattere e le finalità, e in particolare:
a) riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico che la cooperazione assicura ed esercita nel territorio della regione, in particolare quale tipologia d’impresa diversa da quella avente finalità di profitto e per questo capace di rendere più democratico il mercato inteso come istituzione economica; a tal fine, la Regione assicura l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuovendo anche la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione;
b) riconosce il ruolo della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale, in particolare in quanto modello organizzativo orientato a garantire la sostenibilità economica, sociale, ambientale e culturale del fare impresa;
c) riconosce, nelle diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di profitto nell’attività svolta, mirate a favorire la massima ricaduta economica e sociale, in particolare in termini di ricadute occupazionali, nei territori di origine;
d) riconosce il valore sociale ed economico della cooperazione nei settori dell’agricoltura, della pesca, della trasformazione manifatturiera, delle costruzioni, dei servizi industriali, dei servizi alla persona, del consumo e del commercio, delle pubbliche amministrazioni, dei servizi creditizi, dei servizi alla cultura e all’istruzione, considerando le specifiche peculiarità di ciascuno di essi; pertanto, avendo riguardo per le diverse discipline normative di livello comunitario e nazionale, la Regione promuove lo sviluppo della cooperazione nelle diverse forme, tra cui quella della cooperazione di produzione e lavoro e quella sociale;
e) riconosce l’importanza degli strumenti del sistema creditizio cooperativo nelle sue diverse forme;
f) promuove la Cooperazione di Comunità con il coinvolgimento, in forma associativa, di cittadini, istituzioni pubbliche e private al fine di assicurare livelli di efficienza e sostenibilità di spesa per i servizi locali.
Art. 2 - Finalità
1. La Regione promuove e sostiene:
a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative, anche quale risposta a situazioni legate a crisi congiunturali e strutturali del sistema produttivo esistente nelle varie dimensioni locali;
b) lo sviluppo delle imprese cooperative riguardante la qualità e riconoscibilità dei prodotti, l’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo o del modello imprenditoriale, l’offerta di specifici beni e servizi alle persone, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, attraverso specifiche politiche economiche basate sull’impiego di strumenti di incentivazione; in particolare, la Regione sostiene lo sviluppo delle imprese cooperative inserite in filiere produttive e territoriali nei settori agricolo, della pesca, delle trasformazioni manifatturiere, delle costruzioni e del settore ambientale ed energetico, dei servizi industriali e alla persona;
c) i progetti di internazionalizzazione delle imprese cooperative;
d) il sostegno agli investimenti, alla capitalizzazione e all’accesso al credito da parte delle imprese cooperative, all’incremento della partecipazione dei soci e all’ingresso di nuovi soci, persone fisiche o enti diversi, secondo quanto prescritto dalla normativa di settore;
e) lo sviluppo delle imprese cooperative che gestiscono i servizi locali e garantiscono la tutela e l’utilizzo sostenibile delle risorse del territorio in diversi comparti e settori economici;
f) le iniziative di animazione economica e sociale rivolte a supportare le Pubbliche Amministrazioni impegnate nel territorio regionale nella diffusione degli strumenti offerti dalla programmazione regionale, nazionale, comunitaria a favore del sistema delle imprese cooperative, in particolare per il tramite delle Centrali cooperative.
CAPO II - Soggetti coinvolti nelle politiche per la cooperazione
Art. 3 - Centrali Cooperative
1. La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle articolazioni regionali delle Centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominate “Centrali cooperative”, per la funzione di rappresentanza, assistenza, vigilanza e consulenza che esse svolgono al fine di promuovere e qualificare la società cooperativa e di integrarla nel sistema produttivo regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede alle Centrali cooperative un contributo annuale per favorire:
a) l’attività organizzativa, l’assistenza tecnica, legale e amministrativa svolta nei confronti delle cooperative e dei loro consorzi;
b) la promozione dei principi di cui all’articolo 1, nonché della prassi cooperativa e del patrimonio storico che essa rappresenta per la società regionale, in particolare a sostegno delle attività istituzionali di tipo educativo e formativo, di creazione di opportunità di sviluppo produttivo e occupazionale;
c) la promozione e realizzazione di progetti di cooperazione e di sviluppo, in particolare attraverso l’organizzazione di progetti di filiera, che tengano conto delle esigenze inerenti la costruzione di sempre maggiori capacità finanziarie, di innovazione e manageriali nel tessuto produttivo di tipo cooperativo;
d) la costituzione, promozione e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori;
e) la promozione di azioni per le pari opportunità in senso lato nelle imprese cooperative.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo verranno disciplinati secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale per la Cooperazione.
Art. 4 - Consulta regionale per la Cooperazione
1. È istituita la Consulta regionale per la Cooperazione, di seguito denominata “Consulta”.
2. La Consulta, istituita presso l’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, svolge funzioni consultive.
3. La Consulta è composta:
a) dall’Assessore regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, o da suo delegato, che la convoca e la presiede;
b) dai Presidenti regionali di ciascuna delle Centrali Cooperative, come definite nell’articolo 3 o loro delegati;
c) da tre esperti in materia di cooperazione designati dal Consiglio regionale in modo tale da garantire una rappresentanza della minoranza consiliare.
4. La Consulta viene integrata dall’Assessore regionale preposto alla materia di volta in volta trattata o da un suo delegato.
5. La Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Regione.
6. Alla Consulta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione) e le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale) e successive modiche, in materia di validità delle deliberazioni degli organi collegiali.
7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale designato dall’Assessore regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.
Art. 5 - Attività e competenze della Consulta
1. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito regolamento approvato, sentita la Consulta, con decreto dell’Assessore regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.
2. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Ai componenti la Consulta non compete alcuna indennità di presenza o di carica.
4. La Consulta esprime pareri e coadiuva la Giunta regionale nella definizione, analisi e valutazione dell’impatto delle politiche di sviluppo basate sulla valorizzazione del sistema della cooperazione in Sardegna.
5. La Consulta si avvale degli strumenti conoscitivi messi a disposizione dalla Regione per il monitoraggio e lo studio del tessuto socioeconomico costituito dal sistema della Cooperazione in Sardegna. A tal fine, nell’ambito della Consulta, è istituito l’Osservatorio sulla Cooperazione, quale strumento tecnico e conoscitivo per il monitoraggio e lo studio del settore della Cooperazione in Sardegna.
6. La Consulta elabora proposte per contribuire a contrastare le forme degenerative di cooperazione, anche al fine di escluderle da qualsiasi strumento di agevolazione pubblica.
7. La Consulta esprime parere per l’attuazione degli strumenti di cui all’articolo 7.
8. La Consulta formula altresì proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale ed esprime parere:
a) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
b) sugli schemi di convenzione-tipo di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e).
Art. 6 - Conferenza regionale sulla Cooperazione in Sardegna
1. La Consulta promuove, a cadenza biennale, la Conferenza regionale sulla Cooperazione in Sardegna, con la principale finalità di verificare lo stato e l’incidenza del sistema delle imprese cooperative e dei loro consorzi nell’economia regionale.
CAPO III - Politiche per lo sviluppo della cooperazione in Sardegna
Art. 7 - Agevolazioni per l’accesso al credito, la capitalizzazione e il sostegno agli investimenti da parte delle imprese cooperative
1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo del tessuto produttivo costituito dalle imprese cooperative, in particolare per quanto concerne le relative capacità di innovazione e manageriali, la Regione interviene attraverso:
a) finanziamenti agevolati, anche tramite la costituzione di un fondo di rotazione;
b) contributi in conto capitale;
c) contributi in conto occupazione;
d) aiuti sotto forma di capitale di rischio diretti a incrementare il patrimonio netto delle singole cooperative, in base a specifici piani di investimento e a un preciso programma temporale di uscita dal medesimo patrimonio;
e) interventi per favorire l’attivazione di garanzie, controgaranzie e cogaranzie, anche tramite il sostegno dell’attività dei Consorzi fidi, al fine di sostenere l’accesso al credito e i finanziamenti volti all’incremento della partecipazione dei soci o all’ingresso di nuovi soci;
f) contributi mirati alla copertura dei costi relativi a progetti di aggregazione tra cooperative e di creazione di reti tra imprese cooperative e reti di enti della ricerca e del trasferimento tecnologico.
2. Gli strumenti di incentivazione di cui al comma 1 potranno essere organizzati anche in programmi annuali di erogazione di pacchetti integrati di agevolazione, per un totale complessivo massimo di spesa pubblica pari a euro 500.000 per singola impresa cooperativa, con i quali cofinanziare complessivamente i piani di investimento produttivo, di ricerca e innovazione, di formazione delle risorse umane e di incremento delle conoscenze manageriali, della capacità informatica, di marketing strategico e operativo, anche con riferimento ai mercati internazionali, di certificazione della qualità.
3. La Regione provvede con piani annuali a sostenere la costituzione del capitale sociale di nuove società cooperative agricole e della pesca, di produzione e lavoro e sociali attraverso l’erogazione di contributi diretti alle persone che volessero dare vita alle stesse nuove cooperative. I contributi possono essere concessi alle persone che abbiano versato nel capitale sociale della nuova cooperativa un importo di pari valore al contributo, che in ogni caso non può essere di valore superiore a euro 25.000 per ciascuna persona per un massimo di euro 250.000 per ogni impresa cooperativa.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo verranno disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati tramite deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, da emanarsi, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della legge. I medesimi interventi potranno essere destinati all’intero comparto o a specifici settori individuati nelle direttive di attuazione e saranno organizzati avuto riguardo alla necessità di sostenere fasce di fabbisogni di investimento diversificate per entità e tipologia.
5. Per l’attuazione degli strumenti sopra elencati, la Regione si avvale del supporto delle Centrali cooperative, come definite all’articolo 3, e acquisisce il parere della Consulta di cui all’articolo 4, secondo criteri e modalità definite dalla Giunta regionale.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo vengono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Art. 8 -Sostegno alla formazione
1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione professionale e manageriale dei dipendenti e dei soci delle cooperative, quale occasione di valorizzazione della persona e di sviluppo del capitale umano impegnato nel tessuto produttivo costituito dalle cooperative.
2. La Regione favorisce la diffusione della conoscenza circa le modalità organizzative proprie della forma cooperativa, promuovendo specifici percorsi formativi nell’ambito delle politiche della formazione professionale rivolte a soggetti disoccupati o caratterizzati da altro svantaggio sociale.
3. La Regione sostiene le iniziative di formazione di cui al presente articolo mediante il coinvolgimento della Consulta regionale per la Cooperazione.
4. La programmazione delle attività di formazione è prioritariamente finalizzata a sostenere progetti di sviluppo cooperativo e di incentivazione della ricerca e dell’innovazione al fine di accrescere la competitività delle cooperative stesse.
5. Le attività di formazione programmate sono accessibili anche attraverso l’accredito di buoni formativi e riconoscono un ruolo prioritario alle forme di apprendimento sul lavoro, sia nella propria azienda che presso altre aziende.
CAPO IV - Cooperazione sociale
Art. 9 - Principi generali e finalità della Regione in materia di Cooperazione sociale
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della Cooperazione sociale in quanto forma di impresa in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e pertanto quale forma di impresa generatrice di vantaggi socialmente evidenti e misurabili, in particolare nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse generale della comunità.
2. La Regione rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione:
a) disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, tramite disposizioni di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentita la Consulta regionale per la Cooperazione;
b) prevede le forme di partecipazione della Cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona. Al riguardo, la Regione disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio- assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli come individuate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
c) favorisce, insieme agli Enti locali, la partecipazione della Cooperazione sociale all’esercizio della funzione sociale pubblica, mediante:
1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali;
2) il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà; con ciò la Regione riconosce nella Cooperazione sociale un soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale, in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale;
d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione e con riferimento all’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, nonché all’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). La Regione promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative;
e) adotta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, sentita la Consulta regionale per la Cooperazione, appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale, rispettivamente concernenti:
1) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
2) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381 del 1991;
f) definisce misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale, specificamente per quanto riguarda le imprese cooperative sociali di tipo B, e a tal fine riserva alle medesime imprese cooperative una quota del valore delle forniture di beni e servizi, nei limiti della soglia comunitaria, richieste dalla Amministrazione regionale stessa e da tutti gli Enti locali e intermedi presenti in Sardegna.
CAPO V - Funzioni di controllo sulle imprese cooperative in Sardegna
Art. 10 - Esercizio delle funzioni in materia di vigilanza e tutela del settore cooperativo
1. La Regione, nel quadro della normativa nazionale e, se necessario, in base ad apposita convenzione o delega da parte dello Stato, esercita le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici.
2. La funzione di cui al comma 1 è esercitata dalla Regione per il tramite delle Centrali cooperative, così come definite dall’articolo 3, secondo le direttive di attuazione approvate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
CAPO VI - Norme finali
Art. 11 - Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16.
2. Sono abrogati l’articolo 1, comma 1, lettera d), l’articolo 25 e l’articolo 26 della legge regionale
22 aprile 1997, n. 16.
3. È abrogata la legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della Legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica).
Art. 12 - Norme transitorie
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 continuano ad applicarsi fino all’approvazione delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a).
2. L’articolo 4, comma 1, punto 1) della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 continua ad applicarsi fino all’approvazione delle direttive di cui all’articolo 3, comma 3.
3. L’articolo 4, comma 1, punto 2) della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 continua ad applicarsi fino all’approvazione delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 7, comma 4.
Art. 13 - Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati, a decorrere dall’anno 2012, in complessivi annui euro 4.280.000.
2. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla L.R. 27 febbraio 1957, n. 5 e s.m.i., iscritte, negli anni 2012 e 2013 in conto, rispettivamente, dell’U.P.B. S06.03.027 (cap. SC06.0740), e dell’U.P.B. S06.03.028 (cap. SC06.0760) del bilancio regionale per gli stessi anni, ed in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci regionali per gli anni successivi.
3. Gli oneri previsti per la presente legge, gravano sulle U.P.B. S06.03.027 e S06.03.028 del bilancio regionale per gli anni 2012/2013 e sulle U.P.B. corrispondenti dei bilanci regionali per gli anni successivi.
Art. 14 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
(*) Numero aggiornato al 31/01/2012